Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore il 13 maggio 2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha determinato un profondo mutamento del quadro giuridico generale di riferimento per la categoria del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'innovazione fondamentale introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000 è la riconduzione degli schemi contrattuali utilizzabili per regolare tale genere di rapporti di impiego a due categorie: i contratti di lavoro regolati dalla legge locale e i contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.
      Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha condotto alla semplificazione e alla razionalizzazione di un settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero, l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione approfondita circa i possibili miglioramenti.
      Alcune di queste questioni, peraltro, avevano trovato parziale soluzione con l'approvazione della legge 21 dicembre 2001, n. 442, che interveniva sullo stesso decreto legislativo n. 103 del 2000, concernendo per lo più l'affinamento e l'integrazione di specifici istituti da questo contemplati: è il caso del diritto di opzione per il regime contrattuale italiano.
      Tuttavia il termine per il diritto di opzione, previsto dalla citata legge n. 442 del 2001, escludeva, fissando una data

 

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indicativa di titolarità del contratto, altri impiegati a contratto titolari di un contratto di prima assunzione successivo al 13 maggio 2001, creando nei fatti un'iniqua disparità di trattamento.
      Con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si intende riaprire i termini, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per l'esercizio della facoltà di opzione per il regime contrattuale italiano a favore degli impiegati di cittadinanza italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano titolari di un contratto di prima assunzione e che risultavano esclusi da tale facoltà sia dal decreto legislativo n. 103 del 2000 sia dalla legge n. 442 del 2001.
      Con l'esercizio dell'opzione, i predetti impiegati potranno sottoscrivere un nuovo documento di impiego regolato dalla legge italiana in analogia con le categorie per le quali tale facoltà era già prevista dal decreto legislativo n. 103 del 2000.
      La norma proposta risponde ad evidenti ragioni di equità di trattamento per gli impiegati a contratto con cittadinanza italiana, consentendo loro di optare per un rapporto contrattuale di legge italiana.
      La riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per il contratto di impiego regolato dalla legge italiana, in favore della categoria degli impiegati a contratto, non determina oneri aggiuntivi a carico dell'erario, in quanto, pur variando la legge regolatrice del contratto, non viene modificato il livello retributivo.
 

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