Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore il 13 maggio 2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha determinato un profondo mutamento del quadro giuridico generale di riferimento per la categoria del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'innovazione fondamentale introdotta dal decreto legislativo n. 103 del 2000 è la riconduzione degli schemi contrattuali utilizzabili per regolare tale genere di rapporti di impiego a due categorie: i contratti di lavoro regolati dalla legge locale e i contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.
Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha condotto alla semplificazione e alla razionalizzazione di un settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero, l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione approfondita circa i possibili miglioramenti.
Alcune di queste questioni, peraltro, avevano trovato parziale soluzione con l'approvazione della legge 21 dicembre 2001, n. 442, che interveniva sullo stesso decreto legislativo n. 103 del 2000, concernendo per lo più l'affinamento e l'integrazione di specifici istituti da questo contemplati: è il caso del diritto di opzione per il regime contrattuale italiano.
Tuttavia il termine per il diritto di opzione, previsto dalla citata legge n. 442 del 2001, escludeva, fissando una data